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RINNOVO
PATTO PARASOCIALE AI SENSI DELLART. 122 DEL D.
LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E DELLART. 131
DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971
DEL 14 MAGGIO 1999
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Ai
sensi dellart.131 del Regolamento Consob n.11971/99
si rende noto quanto segue.
In data 28 gennaio 2005 era stato stipulato un Patto Parasociale
tra i Signori Giovanna Stefanel e Giuseppe Stefanel, ciascuno
dei quali aveva conferito al Patto stesso n. 3.800.000 (tremilioniottocentomila)
azioni ordinarie Stefanel, corrispondenti attualmente a circa
il 7,01% del capitale ordinario, per un totale complessivo
di n. 7.600.000 (settemilioniseicentomila) azioni, corrispondenti
a circa il 14,02% del capitale ordinario di Stefanel S.p.A.;
il suddetto Patto Parasociale era stato comunicato e pubblicato
per estratto in data 5 febbraio 2005 ai sensi di legge, a
cui si rimanda.
La durata del Patto era stata convenuta in tre anni a decorrere
dal 28 gennaio 2005 e quindi fino al 28 gennaio 2008, con
rinnovo automatico fino al 1° gennaio 2009, salvo disdetta
da comunicarsi per iscritto da una delle parti almeno sei
mesi prima della predetta scadenza. Non essendo intervenuta
disdetta da alcuna delle parti nei termini previsti, il suddetto
Patto Parasociale è da intendersi rinnovato fino al
1° gennaio 2009. In ogni caso, spirato il termine del
1° gennaio 2009, il Patto Parasociale perderà qualsiasi
efficacia senza necessità di alcuna disdetta.
Lì,
27 febbraio 2008
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