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Lo Statuto della Caltagirone sulla nomina del Collegio
Sindacale, precisa:
"L'articolo 11 dello Statuto Sociale stabilisce che
il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, due
sindaci effettivi e tre sindaci supplenti.
Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea sulla base
di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino
almeno il due per cento del Capitale Sociale.
Le liste devono essere depositate presso la Sede Sociale
entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per
la riunione dell'Assemblea in prima convocazione. Ogni socio,
nonchè i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per
tali intendendosi il soggetto, anche persona fisica, controllante
ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e società
controllate dal medesimo soggetto), ovvero che aderiscono
ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 24.2.1998
n. 58, non possono presentare, direttamente, per interposta
persona, o tramite società fiduciaria, più di
una lista".
E'
del tutto ovvio soffermarsi sulla "estraneità"
dei Sindaci eleggendi che devono essere non partecipi alla
maggioranza della Società e/o ai suoi componenti.
In
occasione dell'assemblea sono state presentate due liste,
una da Francesco Caltagirone che detiene il 49,9% del
capitale ed una da suo fratello Edoardo (possiede il
31,69% delle azioni).
Soltanto
con tanta (ma proprio tanta !) buona volontà, si può
considerare quella di Edoardo una lista coerente con lo statuto.
Si
può e si devono ricordare gli "scontri"
in Generali (da Algebris) ed in Italcementi
(da Hermes) con il ricorso presentato alla Consob sul
tema dell'autonomia dei componenti i Collegi sindacali.
In
Caltagirone, invece, nessuno ha trovato nulla da ridire, nè
la Consob, nè i Fondi, nè una minoranza effettiva.
Il
flottante è inferiore al 20%. Forse, è anche
per questo che non sono stati accesi i riflettori, sui due
fratelli.
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