(Aprile/2008)
Basilea 2
il rebus "paletti"

 

Sono stati meglio definiti i compiti ed i limiti della normativa chiamata "Basilea 2" quella, per intenderci, concentrata per dare non soltanto unità nella normativa internazionale. E' approfondita, soprattutto, la valutazione dei rischi nella conduzione degli Istituti bancari e finanziari.

Citiamo da "Affari e Finanza":
"ogni banca è tenuta ad una oculata valutazione del rischio nella concessione di affidamenti alla propria clientela".

A tal fine dovrà (o dovrebbe) essere attuata da tutti il cosiddetto "Pillar2", si tratta di quello che dovrebbe guardare gli aspetti di funzionamento interno di valutazione dei rischi, di misurazione dei margini di liquidità e di resistenza ad eventuali stress.

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Sembrerebbe tutto chiaro e perfino "ovvio" che la valutazione del rischio nel rapporto con la propria clientela dovrebbe essere in atto in ogni corretta gestione operativa. La novità maggiore è la conseguenza alla mancata (o, anche, soltanto) ritardata puntualità da parte del cliente nel "rientro" ed, anche, soltanto, alla più assoluta attenzione alla gestione dei conti correnti.

Sembrerebbe tutto banale, ma così non è.

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Pur attenendosi alle regole generali, ogni Istituto può e deve puntualizzare una strategia operativa interna da definire con una analitica procedura amministrativa.

A questi fini acquistano particolare importanza i cosiddetti "paletti" e, cioè, la "gabbia" entro la quale deve essere visto il rapporto con il cliente. Qui "casca l'asino"!

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Ci sono Istituti che nella concessione, ad esempio sull'anticipazione di sconti su carta, ritengono non soltanto opportuno, ma indispensabile, un rapporto "quasi diretto" con il fornitore debitore.

Non si tiene conto del vero e proprio danno che si arreca alla ditta creditrice con il rischio di suscitare legittime perplessità nel cliente fornitore.

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Se è opportuno verificare la regolarità del credito, non si può dimenticare, o anche sottovalutare - da parte di chi concede il credito - che il buon fine di ogni tipo di affidamento è quello con il proprio interlocutore.

Se così è (o dovrebbe essere) non ha alcuna logica spiegazione sul perchè nello sconto di portafoglio l'importo accredito è quello massimo dell'80%. Non si capisce come e perchè viene messo in forse il buon fine del finanziamento se il cliente è sempre stato corretto e la "carta" ceduta è andata sempre a buon fine.

La limitazione del 20% ha (si può dire) negative ripercussioni sulla gestione finanziaria della cedente. Una vera (e/o) presunta limitazione del rischio deve essere osservata e valutata, soltanto, sulla solvibilità del cliente. Se ci sono riserve non si conceda lo "sconto". Se non ci sono riserve il 20% è una clausola che applicata a tutti, penalizza il cliente e non costituisce garanzie per la banca.

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Tutto ciò detto e premesso, si cita un caso verificato "limite".
Un Gruppo, costituito da più Società è sostanzialmente "in sonno". Questa società è titolare, pertanto, di un conto corrente non utilizzato. In seguito all'addebito degli interessi il conto presenta un "rosso" di € 0,40 (quaranta centesimi!).

A questo punto buon senso avrebbe - obbligato - la banca di avvisare il cliente affinchè versando i 40 centesimi riportasse il conto in nero. Il buon senso era tanto più doveroso nei confronti di un Gruppo con pluralità di rapporti. Stà di fatto che la filiale della banca con il conto corrente in rosso (si ripete ancora ben 40 centesimi!) non avvisa il cliente. Conseguenza scatta la segnalazione alla centrale rischi con conseguente indicazione di default. E' già folle che per 40 centesimi si debba coinvolgere la centrale rischi (con quali costi!) ed è ancora più folle che la cosiddetta "insolvenza", (ancora una volta si sottolinea di 40 centesimi!), abbia fatto scattare la procedura interna con la dichiarazione di default, per tutte le società del Gruppo che avevano (ed hanno) rapporti più che regolari con la banca.

C'è di peggio!
Non soltanto la segnalazione alla centrale rischi, per uno scoperto irrisorio, ma, la "condanna" è stata estesa a tutte le società del gruppo, nonchè, ai relativi amministratori, soprattutto, se azionisti.
Il tempo per aggiornare la centrale rischi è di tre mesi, ne consegue che possono essere compromessi tutti i rapporti fra gli Istituti di Credito ed i "condannati".

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Questo accade e può accadere quando le procedure interne (che non possono nel modo più assoluto essere disattese dagli uffici operativi), i cosiddetti "paletti", sono state stabilite evidentemente con disattenzione da quella che è la realtà e dalle conseguenze negative dei "paletti" stabiliti dall'alta direzione o, ancora peggio, dai Consigli di Amministrazione.

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"Basilea2" costituisce positivamente il tentativo di coordinare le normative internazionali, ma si va rivelando, però, anche, fonte di collocamento di "paletti" in modo, anche, purtroppo, del tutto illogico con palesi contraddizioni nella loro definizione ed applicazione.

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Per concludere, e per farla breve, la conseguenza di "Basilea2" gestita con pluralità di interpretazioni e di applicazioni, stà arrecando un danno significativo, soprattutto, alle piccole e medie imprese.

Questo è un dato di fatto negativo in un periodo in cui favorire il rilancio dell'economia è il primo interesse di tutti: sotto questo profilo la funzione del sistema del credito più che importante, è ineluttabile.

Non contribuiscono a questo fine la teorizzazione e l'attuazione di un evidente rebus "paletti".