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Sono
stati meglio definiti i compiti ed i limiti della normativa
chiamata "Basilea 2" quella, per intenderci,
concentrata per dare non soltanto unità nella normativa
internazionale. E' approfondita, soprattutto, la valutazione
dei rischi nella conduzione degli Istituti bancari e finanziari.
Citiamo
da "Affari e Finanza":
"ogni banca è tenuta ad una oculata valutazione
del rischio nella concessione di affidamenti alla propria
clientela".
A
tal fine dovrà (o dovrebbe) essere attuata da tutti
il cosiddetto "Pillar2", si tratta
di quello che dovrebbe guardare gli aspetti di funzionamento
interno di valutazione dei rischi, di misurazione dei margini
di liquidità e di resistenza ad eventuali stress.
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Sembrerebbe
tutto chiaro e perfino "ovvio" che la valutazione
del rischio nel rapporto con la propria clientela dovrebbe
essere in atto in ogni corretta gestione operativa. La novità
maggiore è la conseguenza alla mancata (o, anche, soltanto)
ritardata puntualità da parte del cliente nel "rientro"
ed, anche, soltanto, alla più assoluta attenzione alla
gestione dei conti correnti.
Sembrerebbe
tutto banale, ma così non è.
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Pur
attenendosi alle regole generali, ogni Istituto può
e deve puntualizzare una strategia operativa interna da definire
con una analitica procedura amministrativa.
A
questi fini acquistano particolare importanza i cosiddetti
"paletti" e, cioè, la "gabbia"
entro la quale deve essere visto il rapporto con il cliente.
Qui "casca l'asino"!
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Ci
sono Istituti che nella concessione, ad esempio sull'anticipazione
di sconti su carta, ritengono non soltanto opportuno, ma indispensabile,
un rapporto "quasi diretto" con il fornitore
debitore.
Non
si tiene conto del vero e proprio danno che si arreca alla
ditta creditrice con il rischio di suscitare legittime perplessità
nel cliente fornitore.
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Se
è opportuno verificare la regolarità del credito,
non si può dimenticare, o anche sottovalutare - da
parte di chi concede il credito - che il buon fine di ogni
tipo di affidamento è quello con il proprio interlocutore.
Se
così è (o dovrebbe essere) non ha alcuna logica
spiegazione sul perchè nello sconto di portafoglio
l'importo accredito è quello massimo dell'80%. Non
si capisce come e perchè viene messo in forse il buon
fine del finanziamento se il cliente è sempre stato
corretto e la "carta" ceduta è andata
sempre a buon fine.
La
limitazione del 20% ha (si può dire) negative ripercussioni
sulla gestione finanziaria della cedente. Una vera (e/o) presunta
limitazione del rischio deve essere osservata e valutata,
soltanto, sulla solvibilità del cliente. Se ci sono
riserve non si conceda lo "sconto". Se non
ci sono riserve il 20% è una clausola che applicata
a tutti, penalizza il cliente e non costituisce garanzie per
la banca.
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Tutto
ciò detto e premesso, si cita un caso verificato "limite".
Un Gruppo, costituito da più Società è
sostanzialmente "in sonno". Questa società
è titolare, pertanto, di un conto corrente non utilizzato.
In seguito all'addebito degli interessi il conto presenta
un "rosso" di € 0,40 (quaranta centesimi!).
A
questo punto buon senso avrebbe - obbligato - la banca di
avvisare il cliente affinchè versando i 40 centesimi
riportasse il conto in nero. Il buon senso era tanto più
doveroso nei confronti di un Gruppo con pluralità di
rapporti. Stà di fatto che la filiale della banca con
il conto corrente in rosso (si ripete ancora ben 40 centesimi!)
non avvisa il cliente. Conseguenza scatta la segnalazione
alla centrale rischi con conseguente indicazione di default.
E' già folle che per 40 centesimi si debba coinvolgere
la centrale rischi (con quali costi!) ed è ancora più
folle che la cosiddetta "insolvenza", (ancora
una volta si sottolinea di 40 centesimi!), abbia fatto scattare
la procedura interna con la dichiarazione di default, per
tutte le società del Gruppo che avevano (ed hanno)
rapporti più che regolari con la banca.
C'è
di peggio!
Non soltanto la segnalazione alla centrale rischi, per uno
scoperto irrisorio, ma, la "condanna" è
stata estesa a tutte le società del gruppo, nonchè,
ai relativi amministratori, soprattutto, se azionisti.
Il tempo per aggiornare la centrale rischi è di tre
mesi, ne consegue che possono essere compromessi tutti i rapporti
fra gli Istituti di Credito ed i "condannati".
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Questo
accade e può accadere quando le procedure interne (che
non possono nel modo più assoluto essere disattese
dagli uffici operativi), i cosiddetti "paletti",
sono state stabilite evidentemente con disattenzione da quella
che è la realtà e dalle conseguenze negative
dei "paletti" stabiliti dall'alta direzione
o, ancora peggio, dai Consigli di Amministrazione.
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"Basilea2"
costituisce positivamente il tentativo di coordinare le normative
internazionali, ma si va rivelando, però, anche, fonte
di collocamento di "paletti" in modo, anche,
purtroppo, del tutto illogico con palesi contraddizioni nella
loro definizione ed applicazione.
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Per
concludere, e per farla breve, la conseguenza di "Basilea2"
gestita con pluralità di interpretazioni e di applicazioni,
stà arrecando un danno significativo, soprattutto,
alle piccole e medie imprese.
Questo
è un dato di fatto negativo in un periodo in cui favorire
il rilancio dell'economia è il primo interesse di tutti:
sotto questo profilo la funzione del sistema del credito più
che importante, è ineluttabile.
Non
contribuiscono a questo fine la teorizzazione e l'attuazione
di un evidente rebus "paletti".
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