(Febbraio/2008)
ASSO DI PICCHE
 
S.S. Lazio S.p.A.
l'ennesimo autogoal


Con incomprensibile ritardo rispetto ai "fatti" la Consob ha emesso la sentenza nei confronti del Presidente Lotito relativamente all'accertamento della presenza di un patto parasociale occulto con Roberto Mezzaroma.

Nel comunicato stampa emesso dalla Consob si legge:
"La Consob ha accertato l'avvenuta stipulazione di un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122, co. 5, lett. c) del Tuf, stipulato tra Claudio Lotito - per il tramite di Lazio Events srl - e Roberto Mezzaroma, avente ad oggetto l'acquisto di concerto di azioni ordinarie della SS Lazio spa, pari a circa il 14,61% del capitale della società. Il patto è stato stipulato quantomeno il 30 giugno 2005 ed ha comportato il superamento della soglia rilevante ai fini dell'opa obbligatoria (art. 106 del Tuf).
Non essendo stati adempiuti gli obblighi previsti dalla disciplina dei patti parasociali e non essendo stata promossa l'offerta pubblica di acquisto entro il termine di trenta giorni dal superamento della soglia rilevante, risultano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 122 e 110 del Tuf in vigore all'epoca dei fatti.
In particolare, si applica il divieto di esercizio del diritto di voto relativo alla partecipazione posseduta da Lotito (anche indirettamente, per il tramite di Lazio Events) a decorrere dal 6 luglio 2005 e fino alla data di alienazione della partecipazione eccedente il 30% del capitale sociale della SS Lazio, pari a n. 9.806.603 azioni, corrispondenti a circa il 14,48% del capitale sociale."

A fronte di questa condanna il Presidente Lotito ha dichiarato a Radio Radio che:" è un fatto che viene contestato dal 25 giugno 2005 al 31 ottobre 2006, risalente, quindi, a quasi 3 anni fa. Inoltre, si tratta di fatti ancora da accertare. Secondo "loro" c'è stato un patto comunque venuto meno quando ho acquistato, d'accordo con la Consob, le azioni di Mezzaroma e lanciato l'Opa". Secondo Lotito, inoltre, il patto, ''anche se ci fosse stato non avrebbe determinato alcun vantaggio perchè in quei mesi non ci sono state votazioni o altro, non è stata cambiata in alcun modo la gestione della società. E questo lo dicono le delibere, non io. Non c'è mai stata alcuna votazione''.

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A parte che definire "loro" la Consob appare quanto meno anacronistico, resta il fatto che la sentenza non sembra proprio limitare i suoi effetti al 31/10/2006, come afferma Lotito, ma stabilisce che il divieto all'esercizio del voto decorre dal 6 luglio 2005 fino alla data di alienazione della partecipazione eccedente il 30%. Per cui, sembrerebbe essere ancora in vigore e, quindi, che debba venire applicata a tutte le assemblee che si sono tenute da allora, ovvero, quelle di approvazione della destinazione del risultato d'esercizio relativo agli anni 2004/2005 2005/2006 e 2006/2007 (la società chiude l'esercizio al 30/06 ) nonché, la nomina del nuovo consiglio di sorveglianza avvenuta il 26/10/07.

Considerato, poi, che l'art. 2368 sancisce che le azioni prive di diritto di voto siano escluse dal computo per la determinazione del capitale sociale per la costituzione dell'assemblea, resta aperta la discussione sulla nullità o meno di tutte le delibere adottate dal 2005 ad oggi.

Di fatto, quindi, non si può escludere che uno o più azionisti insoddisfatti e/o preoccupati possano decidere di impugnare le delibere prese, possibile ipotesi tenuto conto che il Presidente Lotito non si può certo considerare molto amato presso la tifoseria biancoceleste e che sono molti i tifosi azionisti della società.

Per la stessa vicenda, va oltretutto, ricordato che Lotito è stato rinviato a giudizio a Milano con l'accusa di "aggiotaggio manipolativo e informativo".
Certamente Lotito farà ricorso contro la sentenza, anche perché come ha più volte dichiarato lui la Lazio non intende lasciarla di certo, resta, tuttavia, il fatto che questa vicenda appare più che mai l'ennesimo "autogoal".