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Con incomprensibile ritardo rispetto ai "fatti"
la Consob ha emesso la sentenza nei confronti del Presidente
Lotito relativamente all'accertamento della presenza
di un patto parasociale occulto con Roberto Mezzaroma.
Nel comunicato stampa emesso dalla Consob si legge:
"La Consob ha accertato l'avvenuta stipulazione
di un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122,
co. 5, lett. c) del Tuf, stipulato tra Claudio Lotito - per
il tramite di Lazio Events srl - e Roberto Mezzaroma, avente
ad oggetto l'acquisto di concerto di azioni ordinarie della
SS Lazio spa, pari a circa il 14,61% del capitale della società.
Il patto è stato stipulato quantomeno il 30 giugno
2005 ed ha comportato il superamento della soglia rilevante
ai fini dell'opa obbligatoria (art. 106 del Tuf).
Non essendo stati adempiuti gli obblighi previsti dalla
disciplina dei patti parasociali e non essendo stata promossa
l'offerta pubblica di acquisto entro il termine di trenta
giorni dal superamento della soglia rilevante, risultano applicabili
le disposizioni di cui agli artt. 122 e 110 del Tuf in vigore
all'epoca dei fatti.
In particolare, si applica il divieto di esercizio del
diritto di voto relativo alla partecipazione posseduta
da Lotito (anche indirettamente, per il tramite di Lazio Events)
a decorrere dal 6 luglio 2005 e fino alla data di alienazione
della partecipazione eccedente il 30% del capitale sociale
della SS Lazio, pari a n. 9.806.603 azioni, corrispondenti
a circa il 14,48% del capitale sociale."
A fronte di questa condanna il Presidente Lotito ha dichiarato
a Radio Radio che:" è un fatto che viene
contestato dal 25 giugno 2005 al 31 ottobre 2006, risalente,
quindi, a quasi 3 anni fa. Inoltre, si tratta di fatti ancora
da accertare. Secondo "loro" c'è stato un
patto comunque venuto meno quando ho acquistato, d'accordo
con la Consob, le azioni di Mezzaroma e lanciato l'Opa".
Secondo Lotito, inoltre, il patto, ''anche se ci fosse
stato non avrebbe determinato alcun vantaggio perchè
in quei mesi non ci sono state votazioni o altro, non è
stata cambiata in alcun modo la gestione della società.
E questo lo dicono le delibere, non io. Non c'è mai
stata alcuna votazione''.
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A
parte che definire "loro" la Consob appare
quanto meno anacronistico, resta il fatto che la sentenza
non sembra proprio limitare i suoi effetti al 31/10/2006,
come afferma Lotito, ma stabilisce che il divieto all'esercizio
del voto decorre dal 6 luglio 2005 fino alla data di alienazione
della partecipazione eccedente il 30%. Per cui, sembrerebbe
essere ancora in vigore e, quindi, che debba venire applicata
a tutte le assemblee che si sono tenute da allora, ovvero,
quelle di approvazione della destinazione del risultato d'esercizio
relativo agli anni 2004/2005 2005/2006 e 2006/2007 (la società
chiude l'esercizio al 30/06 ) nonché, la nomina del
nuovo consiglio di sorveglianza avvenuta il 26/10/07.
Considerato,
poi, che l'art. 2368 sancisce che le azioni prive di diritto
di voto siano escluse dal computo per la determinazione del
capitale sociale per la costituzione dell'assemblea, resta
aperta la discussione sulla nullità o meno di tutte
le delibere adottate dal 2005 ad oggi.
Di fatto, quindi, non si può escludere che uno o più
azionisti insoddisfatti e/o preoccupati possano decidere di
impugnare le delibere prese, possibile ipotesi tenuto conto
che il Presidente Lotito non si può certo considerare
molto amato presso la tifoseria biancoceleste e che sono molti
i tifosi azionisti della società.
Per la stessa vicenda, va oltretutto, ricordato che Lotito
è stato rinviato a giudizio a Milano con l'accusa di
"aggiotaggio manipolativo e informativo".
Certamente Lotito farà ricorso contro la sentenza,
anche perché come ha più volte dichiarato lui
la Lazio non intende lasciarla di certo, resta, tuttavia,
il fatto che questa vicenda appare più che mai l'ennesimo
"autogoal".
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