(Ottobre/2005)
ASSO DI PICCHE
 
Danieli S.p.A.
pervasi da inguaribile ottimismo

 

In calce al Comunicato sulla convocazione dell'assemblea per il 28/10/05 è scritto:

"Bilancio al 30 giugno 2005
Ai sensi dell'art. 82, comma 2/b della Deliberazione Consob n. 11971/99, si rende noto che il progetto di bilancio d'esercizio consolidato al 30.6.2005, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà depositato nei termini di legge presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione verranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge".

Non è noto chi ha redatto questo testo, ma è d'obbligo esprimergli il più sentito ringraziamento.

Il Redattore, infatti, nel rinvio alla normativa deve essere stato motivato dalla consapevolezza che tutti i destinatari della comunicazione conoscano a menadito la normativa Consob e quella "a termini di legge" per il deposito della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

E' lecito chiedersi, però, se il testo pubblicato corrisponde alla lettera, non soltanto degli obblighi inerenti la comunicazione societaria, ma sia coerente, anche, con le finalità della stessa.

E' noto che la Danieli ha approvato la propria Corporance. Sarebbe opportuno che nel paragrafo relativo ai "Rapporti con i soci" venisse inserita una clausola che preveda la comunicazione con i risparmiatori e gli azionisti in termini comprensivi e non "occultati" da richiami ad una normativa ignorata dai più.

Forse è chiedere troppo all'Ing. Gianpietro Benedetti, Presidente della Società. Forse è altrettanto "irrituale" che si facciano portatori dell'esigenza di chiarezza i Consiglieri Indipendenti (Prof. Luigi Cappugi, Dott. Augusto Clerici Bagozzi e Prof. Ing. Antonio Dario Martegani).

Forse è sufficiente che "chi può" dia adeguate istruzioni all'Investor Relator.

In merito si è pervasi da inguaribile ottimismo.


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Per chi non è informato:

- Art. 82 Deliberazione Consob n. 11971/99
(Relazione trimestrale)

1. Gli emittenti azioni, entro quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, una relazione trimestrale redatta dall'organo amministrativo secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio in corso. La relazione trimestrale è predisposta secondo quanto indicato nell'Allegato 3D ovvero dal principio contabile internazionale concernente l'informativa finanziaria infrannuale, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

2. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun semestre se previa comunicazione alla Consob e al pubblico:

a) rendono pubblica la relazione semestrale entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre;

b) rendono disponibili il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato ovvero, nel modello dualistico, i progetti di bilancio d'esercizio e consolidato, approvati dall'organo amministrativo, presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.