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In
calce al Comunicato sulla convocazione dell'assemblea per il 28/10/05
è scritto:
"Bilancio
al 30 giugno 2005
Ai sensi dell'art. 82, comma 2/b della Deliberazione Consob n.
11971/99, si rende noto che il progetto di bilancio d'esercizio
consolidato al 30.6.2005, approvato dal Consiglio di Amministrazione,
sarà depositato nei termini di legge presso la sede sociale
e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque
ne faccia richiesta.
Le
Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
verranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge".
Non
è noto chi ha redatto questo testo, ma è d'obbligo
esprimergli il più sentito ringraziamento.
Il
Redattore, infatti, nel rinvio alla normativa deve essere stato
motivato dalla consapevolezza che tutti i destinatari della comunicazione
conoscano a menadito la normativa Consob e quella "a termini
di legge" per il deposito della Relazione del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione.
E'
lecito chiedersi, però, se il testo pubblicato corrisponde
alla lettera, non soltanto degli obblighi inerenti la comunicazione
societaria, ma sia coerente, anche, con le finalità della
stessa.
E'
noto che la Danieli ha approvato la propria Corporance.
Sarebbe opportuno che nel paragrafo relativo ai "Rapporti
con i soci" venisse inserita una clausola che preveda
la comunicazione con i risparmiatori e gli azionisti in termini
comprensivi e non "occultati" da richiami ad
una normativa ignorata dai più.
Forse
è chiedere troppo all'Ing. Gianpietro Benedetti,
Presidente della Società. Forse è altrettanto "irrituale"
che si facciano portatori dell'esigenza di chiarezza i Consiglieri
Indipendenti (Prof. Luigi Cappugi, Dott. Augusto Clerici
Bagozzi e Prof. Ing. Antonio Dario Martegani).
Forse
è sufficiente che "chi può" dia
adeguate istruzioni all'Investor Relator.
In
merito si è pervasi da inguaribile ottimismo.
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Per
chi non è informato:
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Art. 82 Deliberazione Consob n. 11971/99
(Relazione trimestrale)
1.
Gli emittenti azioni, entro quarantacinque giorni dal termine
di ciascun trimestre dell'esercizio, mettono a disposizione del
pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione
del mercato, una relazione trimestrale redatta dall'organo amministrativo
secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio
in corso. La relazione trimestrale è predisposta secondo
quanto indicato nell'Allegato 3D ovvero dal principio contabile
internazionale concernente l'informativa finanziaria infrannuale,
adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 1606/2002.
2.
Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni
trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun
semestre se previa comunicazione alla Consob e al pubblico:
a)
rendono pubblica la relazione semestrale entro settantacinque
giorni dalla scadenza del semestre;
b)
rendono disponibili il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio
consolidato ovvero, nel modello dualistico, i progetti di bilancio
d'esercizio e consolidato, approvati dall'organo amministrativo,
presso la sede sociale e presso la società di gestione
del mercato entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
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