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La
totale inosservanza della normativa in tema di conflitto di interessi
nella composizione e nell'attività dei Consigli di Amministrazione
e la completa "assuefazione" dei collegi sindacali
al volere di "Cesare", hanno avuto un più
che significativo esempio nel Gruppo ENI.
Con
due denunce ex art. 2408 c.c., una proposta al Collegio Sindacale
della Snam e l'altra al Collegio Sindacale della Immobiliare
Metanopoli ed entrambe al Collegio Sindacale del'ENI, venne
segnalato che i Consigli di Amministrazione delle due Società
erano composti da dirigenti della Capogruppo con vincolo di subordinazione
e, quindi, in palese conflitto di interessi in tutte le numerose
delibere assunte con la Capogruppo e le altre Società del
Gruppo ENI.
Erano,
infatti, così composti:
- Il
Consiglio di Amministrazione della Snam S.p.A.: Ing.
Salvatore Russo Presidente (Dirigente in ENI), Ing. Domenico
Dispensa Amministratore Delegato (Dirigente in Snam), Dott.
Giovanni Distefano Amministratore Delegato (Dirigente in Snam),
Consiglieri: Dott. Alberto Meomartini (Dirigente ENI con carica
di Direttore Relazioni Istituzionali), Dott. Alfredo Moroni
(Dirigente ENI con carica di Direttore Programmazione e Sviluppo),
Dott. Roberto Iaquinto (Dirigente ENI con carica di Direttore
Amministrativo), Dott. Francesco Furci (Dirigente ENI con carica
di Direttore Personale e Organizzazione).
- Il
Consiglio di Amministrazione della Immobiliare Metanopoli S.p.A.:
Dott. Eugenio Lancellotta Presidente, Ing. Giovanni Zago Vice
Presidente e Amministratore Delegato, Consiglieri: Ing. Mario
Baudino (Dirigente Snam con carica di Responsabile Coordinamento
Attività Diversificate), Dott. Enrico Grigesi (Dirigente
Snam con carica di Direttore Approvvigionamento Gas e Trasporti),
Dott. Francesco Cambriani (Dirigente ENI con carica di Vice
Direttore Finanziario), Dott. Alberto Meomartini (Dirigente
ENI con carica di Direttore Relazioni Istituzionali).
Alle
pag. 47 e 48 del verbale di assemblea dell'ENI del 6 giugno 2000
è riportata la risposta del Collegio Sindacale dell'ENI
nei seguenti termini:
"In merito a quanto segnalato dal'azionista, il Collegio
ritiene che l'asserito conflitto di interessi, generalizzato e
permanente, in capo agli amministratori - dipendenti delle controllanti,
per il solo fatto del rapporto di dipendenza, risulta insussistente
alla stregua del diritto positivo, come pacificamente interpretato
da dottrina e giurisprudenza.....
Ugualmente
non condivisibile è, a parere del Collegio, l'assunzione
che se gli amministratori - dipendenti, in conseguenza dell'asserito
conflitto di interessi, si fossero astenuti o non avessero partecipato
alle riunioni consiliari, sarebbe mancato il quorum per le deliberazioni
dell'organo amministrativo. Per insegnamento della Suprema Corte,
anche l'amministratore in conflitto di interesse deve essere computato
nel quorum costitutivo ma non nel quorum deliberativo con la conseguenza
che, anche nell'ipotesi limite in cui tutti gli amministratori
siano in conflitto tranne uno, la deliberazione sarà validamente
assunta con il voto favorevole di quest'ultimo".
La
risposta del Presidente dell'ENI Gian Maria Gros-Pietro è
riferita a pag. 153:
"Il
Collegio Sindacale si è espresso sulla liceità non
sulla opportunità della presenza di Amministratori dipendenti
nelle società controllate, che compete al Consiglio di
amministrazione dell'Eni. Il tema sollevato dall'azionista è
stato approfondito dalle strutture interne; inoltre ci si è
avvalsi del parere di un autorevole docente universitario che
è arrivato alle seguenti conclusioni: .............
"Circa la sussistenza di situazioni di conflitto ex art.
2391 c.c., è opinione conforme della dottrina giuridica,
confortata da una consolidata e costante giurisprudenza sia di
legittimità sia di merito, che la sussistenza in capo a
uno o più amministratori di una società di una situazione
di conflitto di interessi giuridicamente rilevante (art. 2391
c.c.) debba essere rilevata facendo riferimento non a una valutazione
astratta e generalizzata, bensì a una specifica e concreta
situazione di conflitto che emerga da un'indagine sulle effettive
condizioni secondo cui una determinata operazione è
stata
svolta.......................
Deve pertanto ritenersi inesistente un presunto conflitto di
interessi, generalizzato e permanente, in capo agli amministratori
- dipendenti delle controllanti, per il solo fatto del loro rapporto
di dipendenza.....................................
Circa
l'impossibilità ad operare dei Consigli di amministrazione
delle controllanti per mancanza del quorum, l'art. 2391 impone
agli amministratori che versino in situazione di conflitto ex
art. 2391 c.c., l'obbligo di astenersi, ma non quello di non partecipare
alle adunanze collegiali aventi all'ordine del giorno operazioni
in conflitto..............
Essi dovranno essere computati nel quorum costitutivo e non in
quello deliberativo, rendendo possibile - malgrado la loro astensione-
l'assunzione di legittime deliberazioni nelle materie oggetto
di conflitto."
Sulle
affermazioni del Collegio e del Presidente dell'ENI, si può
annotare come nei due casi è stata la Capogruppo ENI che
ha nominato i due Consigli di Amministrazione, in quanto trattavasi
di Società di cui deteneva la maggioranza.
I
Consiglieri eletti erano tutti e soltanto dirigenti del Gruppo
in attività e, pertanto, tenuti alla disciplina anche nell'esercizio
delle funzioni di Amministratori.
Sia
la Snam che l'Immobiliare Metanopoli erano quotate in Borsa e,
pertanto, gli interessi delle minoranze non erano nè rappresentati,
nè tantomeno difesi.
Del
tutto privo di fondamento è stato il riferimento al quorum
costitutivo ed a quello deliberativo, in ogni caso oggetto di
una sola sentenza e, per di più, avente per oggetto una
S.r.l. Il riferimento che ai fini della validità di una
delibera sia sufficiente un solo voto, è un tipico argomento
leguleio, inaccettabile nella gestione di una grande società
quotata in Borsa con decine di migliaia di azionisti.
Tutti
gli Amministratori erano, comunque, in rapporti con la Capogruppo
e le altre partecipate per cui erano, in ogni fattispecie, in
posizione di conflitto di interesse.
Il
prof. Massimo Ferrari (cifr ns. archivio: "I Consiglieri
indipendenti: una suggestiva teorizzazione" ) ha indicato
l'ENI come Società in cui è correttamente rappresentata
ed attuata la Corporate Governance.
I fatti indicano, purtroppo, il contrario.
La
normativa attuale può e deve essere totalmente riscritta.
E'
dunque dimostrato che anche nell'ENI - azienda a prevalente capitale
pubblico - il difetto stà nel manico.
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PROMEMORIA -
Consiglio
di Amministrazione dell'ENI in carica: Gian Maria Gros-Pietro
(Presidente), Dott. Vittorio Mincato (Amministratore Delegato),
Dott. Mario Giuseppe Cattaneo (Amministratore), Dott. Alberto
Clò (Amministratore), Dott. Umberto Colombo (Amministratore),
Dott Renzo Costi (Amministratore), Dott. Luigi De Paoli (Amministratore),
Dott. Mario Draghi (Amministratore), Dott. Giulio Sapelli (Amministratore).
Collegio
Sindacale dell'ENI in carica: Dott. Andrea Monorchio (Presidente),
Dott. Luigi Biscozzi (Sindaco Effetttivo), Dott. Filippo Duodo
(Sindaco Effettivo), Dott. Riccardo Perotta (Sindaco Effettivo),
Dott. Mario Sica (Sindaco Effettivo).
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