(Febbraio/2004)
ENI S.p.A.
il difetto stà nel manico

La totale inosservanza della normativa in tema di conflitto di interessi nella composizione e nell'attività dei Consigli di Amministrazione e la completa "assuefazione" dei collegi sindacali al volere di "Cesare", hanno avuto un più che significativo esempio nel Gruppo ENI.

Con due denunce ex art. 2408 c.c., una proposta al Collegio Sindacale della Snam e l'altra al Collegio Sindacale della Immobiliare Metanopoli ed entrambe al Collegio Sindacale del'ENI, venne segnalato che i Consigli di Amministrazione delle due Società erano composti da dirigenti della Capogruppo con vincolo di subordinazione e, quindi, in palese conflitto di interessi in tutte le numerose delibere assunte con la Capogruppo e le altre Società del Gruppo ENI.

Erano, infatti, così composti:

  • Il Consiglio di Amministrazione della Snam S.p.A.: Ing. Salvatore Russo Presidente (Dirigente in ENI), Ing. Domenico Dispensa Amministratore Delegato (Dirigente in Snam), Dott. Giovanni Distefano Amministratore Delegato (Dirigente in Snam), Consiglieri: Dott. Alberto Meomartini (Dirigente ENI con carica di Direttore Relazioni Istituzionali), Dott. Alfredo Moroni (Dirigente ENI con carica di Direttore Programmazione e Sviluppo), Dott. Roberto Iaquinto (Dirigente ENI con carica di Direttore Amministrativo), Dott. Francesco Furci (Dirigente ENI con carica di Direttore Personale e Organizzazione).

  • Il Consiglio di Amministrazione della Immobiliare Metanopoli S.p.A.: Dott. Eugenio Lancellotta Presidente, Ing. Giovanni Zago Vice Presidente e Amministratore Delegato, Consiglieri: Ing. Mario Baudino (Dirigente Snam con carica di Responsabile Coordinamento Attività Diversificate), Dott. Enrico Grigesi (Dirigente Snam con carica di Direttore Approvvigionamento Gas e Trasporti), Dott. Francesco Cambriani (Dirigente ENI con carica di Vice Direttore Finanziario), Dott. Alberto Meomartini (Dirigente ENI con carica di Direttore Relazioni Istituzionali).

 

Alle pag. 47 e 48 del verbale di assemblea dell'ENI del 6 giugno 2000 è riportata la risposta del Collegio Sindacale dell'ENI nei seguenti termini:
"In merito a quanto segnalato dal'azionista, il Collegio ritiene che l'asserito conflitto di interessi, generalizzato e permanente, in capo agli amministratori - dipendenti delle controllanti, per il solo fatto del rapporto di dipendenza, risulta insussistente alla stregua del diritto positivo, come pacificamente interpretato da dottrina e giurisprudenza.....

Ugualmente non condivisibile è, a parere del Collegio, l'assunzione che se gli amministratori - dipendenti, in conseguenza dell'asserito conflitto di interessi, si fossero astenuti o non avessero partecipato alle riunioni consiliari, sarebbe mancato il quorum per le deliberazioni dell'organo amministrativo. Per insegnamento della Suprema Corte, anche l'amministratore in conflitto di interesse deve essere computato nel quorum costitutivo ma non nel quorum deliberativo con la conseguenza che, anche nell'ipotesi limite in cui tutti gli amministratori siano in conflitto tranne uno, la deliberazione sarà validamente assunta con il voto favorevole di quest'ultimo
".

La risposta del Presidente dell'ENI Gian Maria Gros-Pietro è riferita a pag. 153:
"Il Collegio Sindacale si è espresso sulla liceità non sulla opportunità della presenza di Amministratori dipendenti nelle società controllate, che compete al Consiglio di amministrazione dell'Eni. Il tema sollevato dall'azionista è stato approfondito dalle strutture interne; inoltre ci si è avvalsi del parere di un autorevole docente universitario che è arrivato alle seguenti conclusioni: .............
"Circa la sussistenza di situazioni di conflitto ex art. 2391 c.c., è opinione conforme della dottrina giuridica, confortata da una consolidata e costante giurisprudenza sia di legittimità sia di merito, che la sussistenza in capo a uno o più amministratori di una società di una situazione di conflitto di interessi giuridicamente rilevante (art. 2391 c.c.) debba essere rilevata facendo riferimento non a una valutazione astratta e generalizzata, bensì a una specifica e concreta situazione di conflitto che emerga da un'indagine sulle effettive condizioni secondo cui una determinata operazione è
stata svolta.......................
Deve pertanto ritenersi inesistente un presunto conflitto di interessi, generalizzato e permanente, in capo agli amministratori - dipendenti delle controllanti, per il solo fatto del loro rapporto di dipendenza.....................................

Circa l'impossibilità ad operare dei Consigli di amministrazione delle controllanti per mancanza del quorum, l'art. 2391 impone agli amministratori che versino in situazione di conflitto ex art. 2391 c.c., l'obbligo di astenersi, ma non quello di non partecipare alle adunanze collegiali aventi all'ordine del giorno operazioni in conflitto..............
Essi dovranno essere computati nel quorum costitutivo e non in quello deliberativo, rendendo possibile - malgrado la loro astensione- l'assunzione di legittime deliberazioni nelle materie oggetto di conflitto."

Sulle affermazioni del Collegio e del Presidente dell'ENI, si può annotare come nei due casi è stata la Capogruppo ENI che ha nominato i due Consigli di Amministrazione, in quanto trattavasi di Società di cui deteneva la maggioranza.
I Consiglieri eletti erano tutti e soltanto dirigenti del Gruppo in attività e, pertanto, tenuti alla disciplina anche nell'esercizio delle funzioni di Amministratori.

Sia la Snam che l'Immobiliare Metanopoli erano quotate in Borsa e, pertanto, gli interessi delle minoranze non erano nè rappresentati, nè tantomeno difesi.

Del tutto privo di fondamento è stato il riferimento al quorum costitutivo ed a quello deliberativo, in ogni caso oggetto di una sola sentenza e, per di più, avente per oggetto una S.r.l. Il riferimento che ai fini della validità di una delibera sia sufficiente un solo voto, è un tipico argomento leguleio, inaccettabile nella gestione di una grande società quotata in Borsa con decine di migliaia di azionisti.

Tutti gli Amministratori erano, comunque, in rapporti con la Capogruppo e le altre partecipate per cui erano, in ogni fattispecie, in posizione di conflitto di interesse.

Il prof. Massimo Ferrari (cifr ns. archivio: "I Consiglieri indipendenti: una suggestiva teorizzazione" ) ha indicato l'ENI come Società in cui è correttamente rappresentata ed attuata la Corporate Governance.
I fatti indicano, purtroppo, il contrario.

La normativa attuale può e deve essere totalmente riscritta.

E' dunque dimostrato che anche nell'ENI - azienda a prevalente capitale pubblico - il difetto stà nel manico.

 

- PROMEMORIA -

Consiglio di Amministrazione dell'ENI in carica: Gian Maria Gros-Pietro (Presidente), Dott. Vittorio Mincato (Amministratore Delegato), Dott. Mario Giuseppe Cattaneo (Amministratore), Dott. Alberto Clò (Amministratore), Dott. Umberto Colombo (Amministratore), Dott Renzo Costi (Amministratore), Dott. Luigi De Paoli (Amministratore), Dott. Mario Draghi (Amministratore), Dott. Giulio Sapelli (Amministratore).
Collegio Sindacale dell'ENI in carica: Dott. Andrea Monorchio (Presidente), Dott. Luigi Biscozzi (Sindaco Effetttivo), Dott. Filippo Duodo (Sindaco Effettivo), Dott. Riccardo Perotta (Sindaco Effettivo), Dott. Mario Sica (Sindaco Effettivo).